Fallimento del costruttore-venditore, nuove tutele per non perdere la casa grazie ad Utc e Assocond-Conafi

0
[bsa_pro_ad_space id=2]

Grazie alle nuove modifiche introdotte dalla recente riforma del fallimento dello scorso mese di marzo alla quale hanno attivamente contribuito l’Unione Tutela Consumatori e Assocond-Conafi, per chi acquista la casa sarà più facile non perderla. Le modifiche ad alcuni articoli sono  nate proprio per fornire agli acquirenti di immobili «una maggiore tutela – spiegano Simona Bezzi, Alberto Fregonara e Marco Magni, rispettivamente consigliere e presidente di Utc e vicepresidente Assocond-Conafi -. Gli strumenti di tutela più importante della legge del 2005 venivano in grande misura disattesi. Capitava così, ad esempio, che le fideiussioni a garanzia degli acconti versati, escutibili in caso di una delle situazioni di crisi del venditore-costruttore previste dalla norma non venivano rilasciate, ovvero non rispettavano i criteri minimi previsti dalla legge.  Un primo aggiustamento lo si è avuto nel 2014. Ora con le modifiche dello scorso marzo,  la fideiussione a tutela delle somme versate per l’acquisto dell’immobile dovrà essere rilasciata solo da una banca o assicurazione e potrà essere escussa anche nel caso in cui il costruttore non fornisca, entro la data del rogito, la polizza postuma decennale, laddove il compratore decida di recedere dal contratto. Inoltre – proseguono -, per evitare che vengano rilasciate polizze farlocche, viene espressamente previsto che il modello standard venga definito normativamente, con decreti attuativi da emanare entro 90 giorni dal 16 marzo 2019, di concerto tra il Ministero di Giustizia ed il Mef. La polizza postuma diventa obbligatoria a pena di nullità. I relativi esteri devono essere indicati nel rogito che deve anche attestarne la conformità ai modelli ministeriali. Il mancato rilascio può essere causa di recesso dal contratto di escussione della fideiussione. Infine, i contratti preliminari oggetto della legge 122/05 devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e devono contenere, ora, anche gli estremi della fideiussione e l’attestazione della sua conformità ai modelli ministeriali».